Art. 19.
(Atti tassativi impugnabili e oggetto del ricorso).

      1. Il ricorso può essere proposto dalla parte interessata, compreso il cessionario del credito, avverso i seguenti atti tassativi oggetto della giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 2:

          a) l'avviso di accertamento o di rettifica del tributo, anche parziale, e l'avviso di recupero dei crediti d'imposta di ogni genere; il provvedimento di revoca dell'accertamento con adesione;

          b) l'avviso di liquidazione del tributo, la comunicazione di irregolarità e l'invito bonario a versare quanto dovuto in modo definitivo e non condizionato;

          c) il provvedimento che determina le sanzioni, comunque irrogate da uffici fiscali e previdenziali, comprese le sanzioni in caso di impiego di lavoratori irregolari;

 

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          d) il ruolo, la cartella di pagamento e l'estratto di ruolo;

          e) l'avviso di mora e l'intimazione di pagamento;

          f) il fermo amministrativo previsto dall'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e quello previsto dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché tutti i preavvisi di fermo e di atti esecutivi;

          g) l'iscrizione di ipoteca giudiziale e il sequestro conservativo, applicabili alle sole sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e mai ai tributi e agli interessi; l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

          h) gli atti relativi a tutte le operazioni catastali e alle tariffe d'estimo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;

          i) il rifiuto, espresso o tacito, della restituzione o di sgravio di tributi, tasse, tariffe, canoni, contributi, sanzioni amministrative ed interessi od altri accessori non dovuti, compresi gli interessi anatocistici di cui all'articolo 1283 del codice civile, e la rivalutazione monetaria di cui all'articolo 1224, secondo comma, del medesimo codice civile, nonché le proposte degli uffici di compensazione di ogni tipo; le richieste di rimborso di cui alla presente lettera non possono mai essere riconosciute d'ufficio dal giudice tributario senza una specifica istanza di parte;

          l) il diniego, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37;

          m) il diniego o la revoca, espressi o taciti, di agevolazioni o il rigetto, espresso o tacito, di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; il rigetto, espresso o tacito, di tutte le istanze di

 

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interpello di ogni genere, comprese quelle di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quelle di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni;

          n) il rigetto, espresso o tacito, dell'azione di puro accertamento negativo di cui all'articolo 2, comma 8;

          o) il pignoramento fiscale dei crediti verso terzi, ai sensi dell'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

          p) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda tassativamente l'autonoma impugnabilità; ogni altro atto rientrante nell'oggetto delle controversie di cui all'articolo 2, comprese le fatture utilizzate per la riscossione della tariffa igiene ambientale disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

      2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono, a pena di nullità, contenere l'esatta indicazione del termine perentorio entro il quale il ricorso deve essere proposto e del tribunale tributario competente, nonché delle relative forme da osservare ai sensi dell'articolo 20.
      3. Gli atti diversi da quelli tassativamente indicati nel comma 1 non sono impugnabili autonomamente.
      4. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo soltanto se il ricorrente intende trasferire la contestazione nel merito, impugnando specificamente anche l'atto presupposto insieme a quello consequenziale. In ogni caso è applicabile l'articolo 24, comma 2.
      5. In caso di diniego, espresso o tacito, dell'istanza di autotutela, i giudici possono decidere, nel merito, del rapporto tributario sottostante anche in base ad equità, con sentenza non appellabile, salvo il ricorso

 

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per cassazione, come previsto dall'articolo 50, comma 2.